Adozioni e affidi, nuovi congedi per genitori

La circolare n. 16 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale informa circa i contenuti della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) relativi a congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.
L’INPS ricorda che il congedo di maternità, in caso di adozione di minore, spetta per un periodo di cinque mesi dal suo ingresso in famiglia. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro i cinque dall’affidamento.
Inoltre, il padre lavoratore può fruire del congedo alle medesime condizioni previste per la lavoratrice qualora la stessa non se ne avvalga. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.